APPROVATO il 20 novembre 1989. Entrata in vigore: 2 settembre 1990, conformemente all’articolo 49.
Preambolo
Il Preambolo ricorda i principi fondamentali delle Nazioni Unite e le disposizioni precise di alcuni trattati e dichiarazioni relativi ai diritti dell’uomo; riafferma la necessità di fornire ai bambini cura e assistenza speciali in ragione della loro vulnerabilità; sottolinea in modo speciale la responsabilità primaria della famiglia per quanto riguarda la protezione e l’assistenza, la necessità di una protezione giuridica e non giuridica del bambino prima e dopo la nascita, l’importanza del rispetto dei valori culturali della comunità del bambino e il ruolo cruciale della cooperazione internazionale affinché i diritti del bambino si realizzino.
Gli Stati Parte della presente Convenzione,
Considerando che, conformemente ai principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, la libertà, la giustizia e la pace nel mondo si basano sul riconoscimento della dignità intrinseca e dei diritti uguali e inalienabili di tutti i membri della famiglia umana,
Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali dell’uomo e nella dignità e nel valore della persona umana, e che hanno deciso di promuovere il progresso sociale e di elevare il livello di vita all’interno di un concetto più ampio di libertà,
Riconoscendo che le Nazioni Unite hanno proclamato e concordato nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e nei patti internazionali sui diritti umani, che ogni persona ha tutti i diritti e le libertà enunciati in essi, senza alcuna distinzione, per motivi di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di altro genere, origine nazionale o sociale, posizione economica, nascita o qualsiasi altra condizione,
Ricordando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani le Nazioni Unite proclamarono che l’infanzia ha diritto a cure e assistenza speciali,
Convinti che la famiglia, come gruppo fondamentale della società e mezzo naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri, e in particolare dei bambini, debba ricevere la protezione e l’assistenza necessarie per poter assumere pienamente le proprie responsabilità all’interno della comunità,
Riconoscendo che il bambino, per il pieno ed armonioso sviluppo della sua personalità, deve crescere in seno alla famiglia, in un clima di felicità, amore e comprensione,
Considerando che il bambino deve essere pienamente preparato per una vita indipendente nella società ed essere educato nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite e, in particolare, in uno spirito di pace, dignità, tolleranza, libertà, uguaglianza e solidarietà,
Tenendo presente che la necessità di accordare al bambino una protezione speciale è stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra sui diritti del bambino del 1924 e nella Dichiarazione dei diritti del bambino adottata dall’Assemblea Generale il 20 novembre 1959, ed è stata riconosciuta nella Dichiarazione universale dei diritti umani, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (in particolare negli articoli 23 e 24), nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (in particolare nell’articolo 10) e negli statuti e negli strumenti pertinenti degli organismi specializzati e delle organizzazioni internazionali che si interessano al benessere del bambino,
Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti del Bambino, “il bambino, per la sua immaturità fisica e mentale, necessita di cure e attenzioni speciali, anche di una protezione giuridica adeguata, sia prima sia dopo la nascita”,
Ricordando le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici relativi alla protezione e al benessere dei bambini, con particolare riferimento all’adozione e all’affidamento familiare, a livello nazionale e internazionale; le Regole minime delle Nazioni Unite per l’amministrazione della giustizia minorile (Regole di Pechino); e la Dichiarazione sulla protezione della donna e del bambino in situazioni di emergenza o di conflitto armato,
Riconoscendo che in tutti i paesi del mondo vi sono bambini che vivono in condizioni eccezionalmente difficili e che tali bambini necessitano di una considerazione speciale,
Tenendo pienamente in considerazione l’importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ogni popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del bambino,
Riconoscendo l’importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei bambini in tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo,
Hanno convenuto quanto segue:
PARTE I
Articolo 1
DEFINIZIONE DI BAMBINO. Ai fini della presente Convenzione, per bambino s’intende ogni essere umano avente meno di diciotto anni, salvo che nei suoi confronti non venga raggiunta prima la maggiore età in base alla legge che gli è applicabile.
Ai fini della presente Convenzione, per bambino si intende qualsiasi essere umano di età inferiore ai diciotto anni, a meno che, in base alla legge applicabile, la maggiore età non sia raggiunta prima.
Articolo 2
NON DISCRIMINAZIONE. Tutti i diritti devono essere applicati a tutti i bambini, senza alcuna eccezione, ed è obbligo dello Stato adottare le misure necessarie per proteggere il bambino da ogni forma di discriminazione.
1. Gli Stati Parte riconosceranno i diritti enunciati nella presente Convenzione e ne garantiranno l’applicazione a ogni bambino soggetto alla loro giurisdizione, senza alcuna distinzione, indipendentemente dalla razza, dal colore, dal sesso, dalla lingua, dalla religione, dall’opinione politica o di altro genere, dall’origine nazionale, etnica o sociale, dalla posizione economica, dagli impedimenti fisici, dalla nascita o da qualsiasi altra condizione del bambino, dei suoi genitori o dei suoi rappresentanti legali.
2. Gli Stati Parte adotteranno tutte le misure appropriate per garantire che il bambino sia protetto contro ogni forma di discriminazione o punizione a causa della condizione, delle attività, delle opinioni espresse o delle credenze dei suoi genitori, o dei suoi tutori o dei suoi familiari.
Articolo 3
SUPERIORE INTERESSE DEL BAMBINO. Tutte le misure riguardanti il bambino devono basarsi sulla considerazione del suo interesse superiore. Spetta allo Stato garantire un’adeguata protezione e cura quando i genitori o altre persone responsabili non sono in grado di farlo.
1. In tutte le misure riguardanti i bambini adottate dalle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dai tribunali, dalle autorità amministrative o dagli organi legislativi, si terrà conto principalmente dell’interesse superiore del bambino.
2. Gli Stati Parte si impegnano ad assicurare al bambino la protezione e le cure necessarie al suo benessere, tenendo conto dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, tutori o altre persone legalmente responsabili di lui e, a tal fine, prenderanno tutte le misure legislative e amministrative appropriate.
3. Gli Stati Parte garantiscono che le istituzioni, i servizi e gli stabilimenti incaricati della cura o della protezione dei bambini rispettino le norme stabilite dalle autorità competenti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la sanità, il numero e la competenza del personale, nonché l’esistenza di una supervisione adeguata.
Articolo 4
APPLICAZIONE DEI DIRITTI. È obbligo dello Stato adottare le misure necessarie per dare attuazione a tutti i diritti riconosciuti nella presente Convenzione.
Gli Stati Parte adotteranno tutte le misure amministrative, legislative e di altro tipo per dare attuazione ai diritti riconosciuti nella presente Convenzione. Per quanto riguarda i diritti economici, sociali e culturali, gli Stati Parte adotteranno tali misure fino al massimo delle risorse di cui dispongono e, quando necessario, nel quadro della cooperazione internazionale.
Articolo 5
DIREZIONE E ORIENTAMENTO DEI GENITORI. È obbligo dello Stato rispettare le responsabilità e i diritti dei genitori, nonché dei familiari, di impartire al bambino un orientamento appropriato all’evoluzione delle sue capacità.
Gli Stati Parte rispetteranno le responsabilità, i diritti e i doveri dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della comunità, come stabilito dalla consuetudine locale, dei tutori o di altre persone legalmente responsabili del bambino, di impartirgli, in linea con l’evoluzione delle sue facoltà, la direzione e l’orientamento appropriati affinché il bambino eserciti i diritti riconosciuti nella presente Convenzione.
Articolo 6
SOPRAVVIVENZA E SVILUPPO. Ogni bambino ha un diritto intrinseco alla vita e spetta allo Stato garantire la sopravvivenza e lo sviluppo del bambino.
1. Gli Stati Parte riconoscono che ogni bambino ha il diritto intrinseco alla vita.
2. Gli Stati Parte garantiranno nella massima misura possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del bambino.
Articolo 7
NOME E NAZIONALITÀ. Ogni bambino ha diritto a un nome fin dalla nascita e ad acquisire una nazionalità.
1. Il bambino sarà iscritto immediatamente dopo la sua nascita e avrà diritto fin dalla nascita a un nome, ad acquisire una nazionalità e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e ad essere accudito da loro.
2. Gli Stati Parti vigileranno sull’applicazione di questi diritti conformemente alla loro legislazione nazionale e agli obblighi che avranno contratto in virtù degli strumenti internazionali pertinenti in questa sfera, soprattutto quando il bambino risultasse altrimenti apolide.
Articolo 8
SALVAGUARDIA DELL’IDENTITÀ. È obbligo dello Stato proteggere e, se necessario, ristabilire l’identità del bambino, se questo ne fosse stato privato in parte o in tutto (nome, nazionalità e legami familiari).
1. Gli Stati Parte si impegnano a rispettare il diritto del bambino a preservare la propria identità, inclusi la nazionalità, il nome e le relazioni familiari conformemente alla legge, senza interferenze illecite.
2. Quando un bambino sia privato illegalmente di alcuni degli elementi della sua identità o di tutti, gli Stati Parte dovranno prestare l’assistenza e la protezione appropriate con miras a ristabilire rapidamente la sua identità.
Articolo 9
SEPARAZIONE DA PADRE E MADRE. È un diritto del bambino vivere con il proprio padre e la propria madre, eccetto nei casi in cui la separazione sia necessaria per il superiore interesse del bambino stesso. È diritto del bambino mantenere un contatto diretto con entrambi, se separato da uno di loro o da entrambi. Spetta allo Stato assumersi la responsabilità di questo aspetto, nel caso in cui la separazione sia stata prodotta da un’azione dello stesso.
1. Gli Stati Parte garantiscono che il bambino non sia separato dai propri genitori contro la loro volontà, eccetto quando, fatto salvo un riesame giudiziario, le autorità competenti stabiliscano, conformemente alle leggi e alle procedure applicabili, che tale separazione sia necessaria nel superiore interesse del bambino. Tale determinazione può essere necessaria in casi particolari, ad esempio quando il bambino è vittima di maltrattamenti o negligenza da parte dei genitori o quando questi vivono separati e si deve prendere una decisione riguardo al luogo di residenza del bambino.
2. In qualsiasi procedimento avviato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, tutte le parti interessate avranno la possibilità di partecipare e di esprimere le proprie opinioni.
3. Gli Stati Parte rispettano il diritto del bambino che è separato da uno o da entrambi i genitori di mantenere relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori su base regolare, a meno che ciò non sia contrario al superiore interesse del bambino.
4. Quando tale separazione sia il risultato di una misura adottata da uno Stato Parte, come la detenzione, la reclusione, l’esilio, l’espulsione o la morte (inclusa la morte dovuta a qualsiasi causa mentre la persona è sotto la custodia dello Stato) di uno dei genitori del bambino, o di entrambi, o del bambino, lo Stato Parte fornirà, su richiesta, ai genitori, al bambino o, se del caso, a un altro familiare, informazioni di base sul luogo in cui si trovano i familiari assenti, a meno che ciò non sia pregiudizievole per il benessere del bambino. Gli Stati Parti si assicureranno inoltre che la presentazione di tale richiesta non comporti di per sé conseguenze sfavorevoli per le persone interessate.
Articolo 10
RIUNIFICAZIONE FAMILIARE. È diritto dei bambini e dei loro genitori uscire da qualsiasi paese ed entrare nel proprio, al fine di riunificare la famiglia o mantenere la relazione tra gli uni e gli altri.
1. In conformità con l’obbligo degli Stati Parte ai sensi del paragrafo 1 dell’articolo 9, ogni richiesta presentata da un bambino o dai suoi genitori per entrare in uno Stato Parte o per uscirne ai fini del ricongiungimento familiare sarà trattata dagli Stati Parte in modo positivo, umanitario e celere. Gli Stati Parte garantiranno inoltre che la presentazione di tale richiesta non comporterà conseguenze sfavorevoli per i richiedenti né per i loro familiari.
2. Il bambino i cui genitori risiedono in Stati diversi avrà il diritto di mantenere periodicamente, salvo circostanze eccezionali, relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori. A tal fine, e in conformità con l’obbligo assunto dagli Stati Parte ai sensi del paragrafo 1 dell’articolo 9, gli Stati Parte rispetteranno il diritto del bambino e dei suoi genitori di uscire da qualsiasi paese, compreso il proprio, e di entrare nel proprio paese. Il diritto di uscire da qualsiasi paese sarà soggetto soltanto alle restrizioni stabilite dalla legge e che siano necessarie per proteggere la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, la salute o la morale pubblica o i diritti e le libertà di altre persone e che siano in consonanza con gli altri diritti riconosciuti dalla presente Convenzione.
Articolo 11
DETENZIONI E TRASPORTI ILLEGALI. È obbligo dello Stato adottare le misure necessarie per lottare contro i trasporti illegali e la detenzione illegale di bambini all’estero, sia da parte del padre che della madre, sia da parte di una terza persona.
1. Gli Stati Parte adotteranno misure per lottare contro i trasporti illegali di bambini all’estero e la detenzione illegale di bambini all’estero.
2. A tal fine, gli Stati Parte promuoveranno la concertazione di accordi bilaterali o multilaterali o l’adesione ad accordi esistenti.
Articolo 12
OPINIONE DEL BAMBINO. Il bambino ha il diritto di esprimere la propria opinione e che questa venga presa in considerazione in tutti gli affari che lo riguardano.
1. Gli Stati parti garantiranno al bambino in grado di formarsi un giudizio proprio il diritto di esprimere liberamente la propria opinione in tutte le questioni che lo riguardano, tenendo debitamente conto delle opinioni del bambino in funzione della sua età e maturità.
2. A tal fine, si darà in particolare al bambino l’opportunità di essere ascoltato, in ogni procedimento giudiziario o amministrativo che riguardi il bambino, sia direttamente o tramite un rappresentante o un organo appropriato, in conformità con le norme procedurali della legge nazionale.
Articolo 13
LIBERTÀ DI ESPRESSIONE. Ogni bambino ha il diritto di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni tipo, purché ciò non leda il diritto altrui.
1. Il bambino avrà diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprenderà la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza limiti di frontiera, sia oralmente, per iscritto o a stampa, in forma artistica o con qualsiasi altro mezzo a scelta del bambino.
2. L’esercizio di tale diritto potrà essere soggetto a talune restrizioni, che saranno unicamente quelle stabilite dalla legge e che saranno necessarie:
a) Ai fini del rispetto dei diritti o della reputazione altrui; o
b) Per la protezione della sicurezza nazionale o dell’ordine pubblico o per proteggere la salute o la morale pubblica.
Articolo 14
LIBERTÀ DI PENSIERO, DI COSCIENZA E DI RELIGIONE. Il bambino ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione sotto la guida dei suoi genitori e in conformità con le limitazioni prescritte dalla legge.
1. Gli Stati Parte rispettano il diritto del bambino alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
2. Gli Stati Parte rispettano i diritti e i doveri dei genitori e, se del caso, dei rappresentanti legali, di guidare il bambino nell’esercizio del suo diritto in modo conforme all’evoluzione delle sue facoltà.
3. La libertà di professare la propria religione o le proprie credenze sarà soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge che siano necessarie per proteggere la sicurezza, l’ordine, la morale o la salute pubblici o i diritti e le libertà fondamentali degli altri.
Articolo 15
LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE. Ogni bambino ha il diritto alla libertà di associazione e di riunione, purché ciò non vada contro i diritti altrui.
1. Gli Stati Parte riconoscono i diritti del bambino alla libertà di associazione e alla libertà di riunione pacifica.
2. Non si imporranno restrizioni all’esercizio di questi diritti se non quelle stabilite conformemente alla legge e che siano necessarie in una società democratica, nell’interesse della sicurezza nazionale o pubblica, dell’ordine pubblico, della protezione della salute e della morale pubbliche o della protezione dei diritti e delle libertà altrui.
Articolo 16
PROTEZIONE DELLA VITA PRIVATA. Ogni bambino ha diritto a non essere oggetto di ingerenze nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio e nella sua corrispondenza, e a non subire attacchi al suo onore.
1. Nessun bambino sarà soggetto a interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, né ad attacchi illegali al suo onore e alla sua reputazione.
2. Il bambino ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o attacchi.
Articolo 17
ACCESSO A INFORMAZIONI ADEGUATE. I mezzi di comunicazione sociale svolgono un ruolo importante nella diffusione di informazioni destinate ai bambini, che abbiano come scopo la promozione del loro benessere morale, la conoscenza e la comprensione tra i popoli, e che rispettino la cultura del bambino. È obbligo dello Stato adottare misure di promozione a questo riguardo e proteggere il bambino contro ogni informazione e materiale dannoso per il suo benessere.
Gli Stati Parte riconoscono l’importante ruolo svolto dai mezzi di comunicazione e vigileranno affinché il bambino abbia accesso a informazioni e materiali provenienti da diverse fonti nazionali e internazionali, in special modo le informazioni e i materiali che abbiano come scopo la promozione del suo benessere sociale, spirituale e morale e la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati Parte:
a) Incoraggeranno i mezzi di comunicazione a diffondere informazioni e materiali di interesse sociale e culturale per il bambino, conformemente allo spirito dell’articolo 29;
b) Promuoveranno la cooperazione internazionale nella produzione, nello scambio e nella diffusione di tali informazioni e materiali provenienti da diverse fonti culturali, nazionali e internazionali;
c) Incoraggeranno la produzione e la diffusione di libri per bambini;
d) Incoraggeranno i mezzi di comunicazione a tenere particolarmente conto delle esigenze linguistiche del bambino appartenente a un gruppo minoritario o indigeno;
e) Promuoveranno l’elaborazione di direttive appropriate per proteggere il bambino contro ogni informazione e materiale pregiudizievole per il suo benessere, tenendo conto delle disposizioni degli articoli 13 e 18.
Articolo 18
RESPONSABILITÀ DEI GENITORI. La responsabilità primaria dell’educazione e dello sviluppo del bambino spetta ai genitori. Lo Stato fornirà l’assistenza appropriata quando necessario e in consultazione con i genitori, per sostenere l’adempimento delle loro responsabilità.
1. Gli Stati Parte si impegnano a garantire il riconoscimento del principio secondo cui entrambi i genitori hanno responsabilità comuni per quanto riguarda l’educazione e lo sviluppo del bambino. La responsabilità primaria dell’educazione e dello sviluppo del bambino spetta ai genitori o, se del caso, ai tutori legali. La loro preoccupazione fondamentale sarà il superiore interesse del bambino.
2. Al fine di garantire e promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati Parte forniranno un’assistenza appropriata ai genitori e ai tutori legali per l’adempimento delle loro funzioni in materia di educazione del bambino e garantiranno la creazione di istituzioni, strutture e servizi per la cura dei bambini.
3. Gli Stati Parte adotteranno tutte le misure appropriate affinché i bambini i cui genitori lavorano abbiano il diritto di beneficiare dei servizi e delle strutture di custodia dei bambini per i quali soddisfano i requisiti.
Articolo 19
PROTEZIONE DAGLI ABUSI. È obbligo dello Stato proteggere i bambini da tutte le forme di maltrattamento perpetrate da genitori o da chiunque altro sia responsabile della loro cura, e stabilire misure preventive e di trattamento a tale riguardo.
1. Gli Stati Parte adottano tutte le misure legislative, amministrative, sociali ed educative appropriate per proteggere il bambino contro ogni forma di danno o abuso fisico o mentale, negligenza o trattamento negligente, maltrattamento o sfruttamento, compreso l’abuso sessuale, mentre il bambino è sotto la custodia dei genitori, di un rappresentante legale o di qualsiasi altra persona che lo abbia a carico.
2. Tali misure di protezione dovrebbero comprendere, se del caso, procedure efficaci per l’istituzione di programmi sociali volti a fornire l’assistenza necessaria al bambino e a coloro che si prendono cura di lui, nonché per altre forme di prevenzione e per l’identificazione, la segnalazione, il rinvio a un’istituzione, l’indagine, il trattamento e il successivo monitoraggio dei casi di maltrattamento dei bambini sopra descritti e, se del caso, l’intervento giudiziario.
Articolo 20
PROTEZIONE DEI BAMBINI PRIVATI DEL LORO AMBIENTE FAMILIARE. È obbligo dello Stato fornire protezione speciale ai bambini privati del loro ambiente familiare e garantire che possano beneficiare di cure sostitutive dell’assistenza familiare o di un collocamento in un istituto appropriato, tenendo conto dell’origine culturale del bambino.
1. I bambini temporaneamente o permanentemente privati del loro ambiente familiare, o il cui superiore interesse esiga che non rimangano in tale ambiente, avranno diritto alla protezione e all’assistenza speciali dello Stato.
2. Gli Stati Parte garantiranno, conformemente alle loro leggi nazionali, altri tipi di cura per tali bambini.
3. Tra queste cure figureranno, tra l’altro, l’affidamento in famiglie affidatarie, la kafala secondo il diritto islamico, l’adozione o, se necessario, il collocamento in istituzioni adeguate di protezione dei minori. Nel considerare le soluzioni, si presterà particolare attenzione alla convenienza di una continuità nell’educazione del bambino e alla sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.
Articolo 21
ADOZIONE. Negli Stati che riconoscono e/o ammettono l’adozione, si avrà cura che l’interesse superiore del bambino sia la considerazione primaria e che siano riunite tutte le garanzie necessarie per assicurare che l’adozione sia ammissibile, nonché le autorizzazioni delle autorità competenti.
Gli Stati Parti che riconoscono o ammettono il sistema di adozione avranno cura che l’interesse superiore del bambino sia la considerazione primaria e:
a) Si assicureranno che l’adozione del bambino sia autorizzata solo dalle autorità competenti, le quali determineranno, conformemente alle leggi e alle procedure applicabili e sulla base di tutte le informazioni pertinenti e attendibili, che l’adozione è ammissibile in vista della situazione giuridica del bambino in relazione ai suoi genitori, parenti e rappresentanti legali e che, quando così si richieda, le persone interessate abbiano dato con cognizione di causa il loro consenso all’adozione sulla base della consulenza che possa essere necessaria;
b) Riconosceranno che l’adozione in un altro paese può essere considerata come un altro mezzo per prendersi cura del bambino, nel caso in cui quest’ultimo non possa essere collocato in una famiglia affidataria o dato in adozione o non possa essere assistito in modo adeguato nel paese di origine;
c) Si assicureranno che il bambino che debba essere adottato in un altro paese goda di salvaguardie e norme equivalenti a quelle esistenti per l’adozione nel paese di origine;
d) Adotteranno tutte le misure appropriate per garantire che, nel caso di adozione in un altro paese, il collocamento non dia luogo a benefici finanziari indebiti per coloro che vi partecipano;
e) Promuoveranno, ove opportuno, gli obiettivi del presente articolo mediante la stipula di accordi o intese bilaterali o multilaterali e si sforzeranno, in tale quadro, di garantire che il collocamento del bambino in un altro paese avvenga tramite le autorità o gli organismi competenti.
Articolo 22
BAMBINI RIFUGIATI. Sarà fornita protezione speciale ai bambini considerati rifugiati o che richiedono lo status di rifugiato, ed è obbligo dello Stato cooperare con gli organismi competenti per garantire tale protezione e assistenza.
1. Gli Stati Parte adottano misure adeguate per garantire che il bambino che cerca di ottenere lo status di rifugiato o che è considerato rifugiato conformemente al diritto e alle procedure internazionali o interne applicabili riceva, sia che sia solo sia che sia accompagnato dai suoi genitori o da qualsiasi altra persona, la protezione e l’assistenza umanitaria adeguate per il godimento dei diritti pertinenti enunciati nella presente Convenzione e in altri strumenti internazionali sui diritti umani o di carattere umanitario in cui tali Stati siano parte.
2. A tal fine gli Stati Parte cooperano, nella forma che ritengono appropriata, in tutti gli sforzi delle Nazioni Unite e delle altre organizzazioni intergovernative competenti o organizzazioni non governative che cooperano con le Nazioni Unite per proteggere e aiutare ogni bambino rifugiato e localizzare i suoi genitori o altri membri della sua famiglia, al fine di ottenere le informazioni necessarie affinché si ricongiunga alla sua famiglia. Nei casi in cui non sia possibile localizzare nessuno dei genitori o membri della famiglia, sarà concesso al bambino la stessa protezione di qualsiasi altro bambino privato permanentemente o temporaneamente del suo ambiente familiare, per qualsiasi motivo, come disposto nella presente Convenzione.
Articolo 23
BAMBINI CON DISABILITÀ. I bambini con disabilità mentali o fisiche hanno diritto a ricevere cure, educazione e formazione speciali, volte a raggiungere la loro autosufficienza e la loro partecipazione attiva nella società.
1. Gli Stati Parte riconoscono che il bambino con disabilità mentale o fisica dovrebbe godere di una vita piena e dignitosa in condizioni che gli assicurino la dignità, gli permettano di diventare autosufficiente e facilitino la partecipazione attiva del bambino nella comunità.
2. Gli Stati Parte riconoscono che il fanciullo minorato ha diritto a cure speciali e incoraggeranno e garantiranno, in conformità con le risorse disponibili, la prestazione al fanciullo che soddisfi le condizioni richieste e ai responsabili della sua cura dell’assistenza che sia richiesta e che sia adeguata allo stato del fanciullo e alle circostanze dei suoi genitori o delle altre persone che si prendono cura di lui.
3. In considerazione delle esigenze speciali del fanciullo minorato, l’assistenza prestata conformemente al paragrafo 2 del presente articolo sarà gratuita, ove possibile, tenuto conto della situazione economica dei genitori o delle altre persone che si prendono cura del fanciullo, e sarà destinata ad assicurare che il fanciullo minorato abbia un accesso effettivo all’istruzione, alla formazione, ai servizi sanitari, ai servizi di riabilitazione, alla preparazione per l’impiego e alle opportunità di svago e riceva tali servizi con l’obiettivo che il fanciullo raggiunga l’integrazione sociale e lo sviluppo individuale, incluso il suo sviluppo culturale e spirituale, nella massima misura possibile.
4. Gli Stati Parte promuoveranno, con spirito di cooperazione internazionale, lo scambio di informazioni adeguate nella sfera dell’assistenza sanitaria preventiva e del trattamento medico, psicologico e funzionale dei fanciulli minorati, inclusa la diffusione di informazioni sui metodi di riabilitazione e sui servizi di insegnamento e formazione professionale, nonché l’accesso a tali informazioni, al fine di consentire agli Stati Parte di migliorare la loro capacità e le loro conoscenze e di ampliare la loro esperienza in questi settori. A tale riguardo, si terrà particolarmente conto delle esigenze dei paesi in via di sviluppo.
Articolo 24
SALUTE E SERVIZI MEDICI. I bambini hanno diritto a godere del più alto livello possibile di salute e ad avere accesso a servizi medici e di riabilitazione, con particolare enfasi su quelli relativi all’assistenza sanitaria primaria, alle cure preventive e alla riduzione della mortalità infantile. È obbligo dello Stato adottare le misure necessarie, orientate all’abolizione delle pratiche tradizionali dannose per la salute del bambino.
1. Gli Stati Parte riconoscono il diritto del bambino al godimento del più alto livello possibile di salute e a servizi per il trattamento delle malattie e la riabilitazione della salute. Gli Stati Parte si sforzeranno di assicurare che nessun bambino sia privato del suo diritto al godimento di tali servizi sanitari.
2. Gli Stati Parte garantiranno la piena attuazione di questo diritto e, in particolare, adotteranno le misure appropriate per:
a) Ridurre la mortalità infantile e infantile;
b) Garantire la prestazione dell’assistenza medica e dell’assistenza sanitaria necessarie a tutti i bambini, con particolare enfasi sullo sviluppo dell’assistenza sanitaria primaria;
c) Combattere le malattie e la malnutrizione nell’ambito dell’assistenza sanitaria di base, anche mediante l’applicazione delle tecnologie disponibili e la fornitura di alimenti nutrienti adeguati e di acqua potabile salubre, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di contaminazione ambientale;
d) Garantire un’adeguata assistenza sanitaria prenatale e postnatale alle madri;
e) Garantire che tutti i settori della società, e in particolare i genitori e i bambini, ricevano informazioni sui principi fondamentali della salute e della nutrizione dei bambini, sui vantaggi dell’allattamento al seno, sull’igiene e sul risanamento ambientale e sulle misure di prevenzione degli incidenti, abbiano accesso all’istruzione pertinente e ricevano assistenza nell’applicazione di tali conoscenze;
f) Sviluppare l’assistenza sanitaria preventiva, l’orientamento ai genitori e l’educazione e i servizi in materia di pianificazione familiare.
3. Gli Stati Parte adotteranno tutte le misure efficaci e appropriate possibili per abolire le pratiche tradizionali che siano pregiudizievoli per la salute dei bambini.
4. Gli Stati Parte si impegnano a promuovere e incoraggiare la cooperazione internazionale con l’obiettivo di realizzare progressivamente la piena realizzazione del diritto riconosciuto nel presente articolo. A questo riguardo, si terranno pienamente in considerazione le esigenze dei paesi in via di sviluppo.
Articolo 25
VALUTAZIONE PERIODICA DEL RICOVERO. Il bambino che è stato ricoverato dalle autorità competenti per la sua assistenza, protezione o trattamento sanitario fisico o mentale, ha diritto a una valutazione periodica di tutte le circostanze che hanno motivato il suo ricovero.
Gli Stati Parte riconoscono il diritto del bambino che è stato ricoverato in un istituto dalle autorità competenti ai fini di assistenza, protezione o trattamento della sua salute fisica o mentale a un esame periodico del trattamento a cui è sottoposto e di tutte le altre circostanze relative al suo ricovero.
Articolo 26
PREVIDENZA SOCIALE. Ogni bambino ha diritto a beneficiare della previdenza sociale.
1. Gli Stati parti riconosceranno a tutti i bambini il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, compresa l’assicurazione sociale, e adotteranno le misure necessarie per ottenere la piena realizzazione di tale diritto conformemente alla loro legislazione nazionale.
2. Le prestazioni dovrebbero essere concesse, ove opportuno, tenendo conto delle risorse e della situazione del bambino e delle persone responsabili del mantenimento del bambino, nonché di qualsiasi altra considerazione pertinente a una richiesta di prestazioni fatta dal bambino o a suo nome.
Articolo 27
LIVELLO DI VITA. Ogni bambino ha diritto a beneficiare di un livello di vita adeguato al suo sviluppo e la responsabilità primaria di fornirlo spetta ai genitori. È obbligo dello Stato adottare misure appropriate affinché tale responsabilità possa essere assunta e venga effettivamente assunta, se necessario, attraverso il pagamento di un assegno di mantenimento.
1. Gli Stati Parte riconoscono il diritto di ogni bambino a un tenore di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.
2. Spetta ai genitori, o alle persone da essi incaricate, la responsabilità principale di assicurare, nei limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi economici, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del bambino.
3. Gli Stati Parte, tenendo conto delle condizioni nazionali e in base ai loro mezzi, adotteranno le misure appropriate per aiutare i genitori e le altre persone responsabili del bambino a realizzare questo diritto e, se necessario, forniranno assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda l’alimentazione, l’abbigliamento e l’alloggio.
4. Gli Stati Parte adotteranno tutte le misure appropriate per garantire il pagamento degli alimenti da parte dei genitori o di altre persone che abbiano la responsabilità finanziaria nei confronti del bambino, sia che vivano nello Stato Parte o all’estero. In particolare, quando la persona che ha la responsabilità finanziaria nei confronti del bambino risieda in uno Stato diverso da quello in cui risiede il bambino, gli Stati Parte promuoveranno l’adesione a convenzioni internazionali o la stipula di tali convenzioni, nonché la stipula di qualsiasi altro accordo appropriato.
Articolo 28
ISTRUZIONE. Ogni bambino ha diritto all’istruzione e l’obbligo dello Stato è di garantire almeno l’istruzione primaria gratuita e obbligatoria. L’applicazione della disciplina scolastica dovrà rispettare la dignità del bambino in quanto persona umana.
1. Gli Stati Parte riconoscono il diritto del bambino all’istruzione e, al fine di rendere tale diritto progressivamente esercitabile su base di pari opportunità, dovranno in particolare:
a) Rendere l’insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;
b) Incoraggiare, nelle sue varie forme, lo sviluppo dell’insegnamento secondario, compreso l’insegnamento generale e professionale, far sì che tutti i bambini dispongano di esso e vi abbiano accesso e adottare misure appropriate quali l’instaurazione della gratuità dell’insegnamento e la concessione di aiuti finanziari in caso di necessità;
c) Rendere l’istruzione superiore accessibile a tutti, sulla base delle capacità, con tutti i mezzi appropriati;
d) Rendere le informazioni e gli orientamenti in materia di istruzione e di orientamento professionale accessibili a tutti i bambini e garantirne la disponibilità;
e) Adottare misure per promuovere la frequenza regolare delle scuole e ridurre i tassi di abbandono scolastico.
2. Gli Stati Parte adotteranno tutte le misure appropriate per garantire che la disciplina scolastica sia applicata in modo coerente con la dignità umana del bambino e in conformità con la presente Convenzione.
3. Gli Stati Parte incoraggeranno e promuoveranno la cooperazione internazionale in materia di istruzione, in particolare al fine di contribuire all’eliminazione dell’ignoranza e dell’analfabetismo in tutto il mondo e di facilitare l’accesso alle conoscenze tecniche e ai metodi di insegnamento moderni. A tale riguardo, si terrà particolarmente conto delle esigenze dei paesi in via di sviluppo.
Articolo 29
OBIETTIVI DELL’EDUCAZIONE. Lo Stato deve riconoscere che l’educazione deve essere orientata a sviluppare la personalità e le capacità del bambino, al fine di prepararlo per una vita adulta attiva, inculcargli il rispetto dei diritti umani fondamentali e sviluppare il suo rispetto per i valori culturali e nazionali propri e di civiltà diverse dalla sua.
1. Gli Stati Parte convengono che l’educazione del bambino dovrà essere finalizzata a:
a) Sviluppare la personalità, le attitudini e la capacità mentale e fisica del bambino fino al massimo delle sue possibilità;
b) Inculcare al bambino il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dei principi sanciti nella Carta delle Nazioni Unite;
c) Inculcare al bambino il rispetto dei propri genitori, della propria identità culturale, della propria lingua e dei propri valori, dei valori nazionali del paese in cui vive, del paese di origine e delle civiltà diverse dalla propria;
d) Preparare il bambino a svolgere una vita responsabile in una società libera, animata da spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli, gruppi etnici, nazionali e religiosi e persone di origine indigena;
e) Inculcare al bambino il rispetto per l’ambiente naturale.
2. Nessuna disposizione del presente articolo o dell’articolo 28 sarà interpretata come una restrizione della libertà di persone fisiche e giuridiche di istituire e dirigere istituti di insegnamento, a condizione che siano rispettati i principi enunciati nel paragrafo 1 del presente articolo e che l’educazione impartita in tali istituti sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.
Articolo 30
BAMBINI APPARTENENTI A MINORANZE O POPOLAZIONI INDIGENE. È diritto dei bambini appartenenti a minoranze o a popolazioni indigene avere la propria vita culturale, praticare la propria religione e usare la propria lingua.
Negli Stati in cui esistano minoranze etniche, religiose o linguistiche o persone di origine indigena, a un bambino appartenente a tali minoranze o di origine indigena non potrà essere negato, insieme agli altri membri del suo gruppo, il diritto di godere della propria vita culturale, di professare e praticare la propria religione, o di usare la propria lingua.
Articolo 31
SVAGO, GIOCO E ATTIVITÀ CULTURALI. Il bambino ha diritto allo svago, al gioco e a partecipare ad attività artistiche e culturali.
1. Gli Stati Parte riconoscono il diritto del bambino al riposo e allo svago, al gioco e alle attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale e artistica.
2. Gli Stati Parte rispetteranno e promuoveranno il diritto del bambino a partecipare pienamente alla vita culturale e artistica e favoriranno opportunità appropriate, in condizioni di parità, di partecipare alla vita culturale, artistica, ricreativa e di svago.
Articolo 32
LAVORO MINORILE. È obbligo dello Stato proteggere il bambino contro l’esercizio di qualsiasi lavoro nocivo alla sua salute, educazione o sviluppo; fissare età minime di ammissione all’impiego e regolamentare le condizioni dello stesso.
1. Gli Stati Parte riconoscono il diritto del bambino ad essere protetto contro lo sfruttamento economico e contro l’esercizio di qualsiasi lavoro che possa essere pericoloso o ostacolare la sua educazione, o che sia nocivo alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.
2. Gli Stati Parte adotteranno misure legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire l’applicazione del presente articolo. A tal fine e tenendo conto delle disposizioni pertinenti di altri strumenti internazionali, gli Stati Parte, in particolare:
a) Fisseranno un’età o età minime per lavorare;
b) Disporranno un’adeguata regolamentazione degli orari e delle condizioni di lavoro;
c) Stabiliranno le pene o altre sanzioni appropriate per garantire l’effettiva applicazione del presente articolo.
Articolo 33
USO E TRAFFICO DI STUPEFACENTI. È diritto del bambino essere protetto dall’uso di stupefacenti e sostanze psicotrope, e si impedirà che sia coinvolto nella produzione o distribuzione di tali sostanze.
Gli Stati Parte adotteranno tutte le misure appropriate, comprese misure legislative, amministrative, sociali ed educative, per proteggere i bambini dall’uso illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope elencate nei pertinenti trattati internazionali e per impedire che i bambini siano coinvolti nella produzione e nel traffico illeciti di tali sostanze.
Articolo 34
SFRUTTAMENTO SESSUALE. È diritto del bambino essere protetto dallo sfruttamento e dall’abuso sessuale, inclusa la prostituzione e il suo utilizzo in pratiche pornografiche.
Gli Stati Parte si impegnano a proteggere il bambino contro tutte le forme di sfruttamento e abuso sessuale. A tal fine, gli Stati Parte adotteranno, in particolare, tutte le misure di carattere nazionale, bilaterale e multilaterale necessarie per impedire:
a) L’incitamento o la coercizione affinché un bambino si dedichi a qualsiasi attività sessuale illegale;
b) Lo sfruttamento del bambino nella prostituzione o in altre pratiche sessuali illegali;
c) Lo sfruttamento del bambino in spettacoli o materiale pornografico.
Articolo 35
VENDITA, TRAFFICO E TRATTA DI BAMBINI. È obbligo dello Stato adottare tutte le misure necessarie per prevenire la vendita, il traffico e la tratta di bambini.
Gli Stati Parte adotteranno tutte le misure di carattere nazionale, bilaterale e multilaterale necessarie per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di bambini per qualsiasi fine o in qualsiasi forma.
Articolo 36
ALTRE FORME DI SFRUTTAMENTO. È diritto del bambino ricevere protezione contro tutte le altre forme di sfruttamento non considerate negli articoli 32, 33, 34 e 35.
Gli Stati Parte proteggeranno il bambino contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole per qualsiasi aspetto del suo benessere.
Articolo 37
TORTE E PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ. Nessun fanciullo sarà sottoposto a tortura o ad altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, alla pena di morte, all’ergastolo, alla detenzione o incarcerazione illegale o arbitraria. Ogni fanciullo privato della libertà sarà trattato con umanità, separato dagli adulti, salvo che si ritenga opportuno il contrario, e avrà diritto a mantenere contatti con la propria famiglia e ad avere un rapido accesso all’assistenza giuridica o ad altra assistenza adeguata.
Gli Stati Parte garantiranno che:
a) Nessun bambino sia sottoposto a tortura né ad altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Non si imporrà la pena di morte né la reclusione a vita senza possibilità di liberazione per reati commessi da minori di 18 anni;
b) Nessun bambino sia privato della sua libertà in modo illegale o arbitrario. L’arresto, la detenzione o la prigionia di un bambino avverranno conformemente alla legge e saranno utilizzati solo come misura di ultima istanza e per il periodo più breve possibile;
c) Ogni bambino privato della libertà sia trattato con l’umanità e il rispetto dovuti alla dignità intrinseca della persona umana e in modo che siano prese in considerazione le esigenze delle persone della sua età. In particolare, ogni bambino privato della libertà sarà separato dagli adulti, a meno che ciò non sia considerato contrario al superiore interesse del bambino, e avrà il diritto di mantenere contatti con la propria famiglia per corrispondenza e visite, salvo in circostanze eccezionali;
d) Ogni bambino privato della libertà avrà diritto a un pronto accesso all’assistenza giuridica e ad altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare la legalità della privazione della sua libertà dinanzi a un tribunale o ad altra autorità competente, indipendente e imparziale e a una pronta decisione su tale azione.
Articolo 38
CONFLITTI ARMATI. Il Protocollo Facultativo alla Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza riguardante la partecipazione dei bambini nei conflitti armati è entrato in vigore nel 2002 e stabilisce che gli Stati Parte adottino tutte le misure possibili affinché nessun membro delle loro forze armate di età inferiore ai 18 anni partecipi direttamente alle ostilità.
1. Gli Stati Parte si impegnano a rispettare e a garantire il rispetto delle norme del diritto internazionale umanitario loro applicabili nei conflitti armati e pertinenti per il bambino.
2. Gli Stati Parte adottano tutte le misure possibili per garantire che le persone che non abbiano ancora compiuto i 15 anni di età non partecipino direttamente alle ostilità.
3. Gli Stati Parte si asterranno dal reclutare nelle forze armate persone che non abbiano compiuto 15 anni di età. Se reclutano persone che hanno compiuto 15 anni, ma che siano minori di 18, gli Stati Parte si impegneranno a dare priorità ai più anziani.
4. In conformità con gli obblighi derivanti dal diritto internazionale umanitario di proteggere la popolazione civile durante i conflitti armati, gli Stati Parte adotteranno tutte le misure possibili per assicurare la protezione e la cura dei bambini colpiti da un conflitto armato.
Articolo 39
RECUPERO E REINTEGRAZIONE SOCIALE. È obbligo dello Stato adottare le misure appropriate affinché i bambini vittime di tortura, conflitti armati, abbandono, maltrattamenti o sfruttamento ricevano un trattamento appropriato.
Gli Stati Parte adotteranno tutte le misure appropriate per promuovere il recupero fisico e psicologico e la reintegrazione sociale di ogni bambino vittima di: qualsiasi forma di abbandono, sfruttamento o abuso; tortura o altra forma di trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti; o conflitti armati. Tale recupero e reintegrazione avverranno in un ambiente che promuova la salute, il rispetto di sé e la dignità del bambino.
Articolo 40
AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA MINORILE. Ogni bambino che sia considerato accusato o dichiarato colpevole di aver infranto le leggi ha diritto al rispetto dei propri diritti fondamentali e, in particolare, al diritto di beneficiare di tutte le garanzie di un giusto processo, compresa la disponibilità di assistenza legale o di altra assistenza adeguata nella preparazione e presentazione della propria difesa. Ove possibile, si eviterà il ricorso a procedimenti giudiziari e al ricovero in istituti.
1. Gli Stati Parte riconoscono il diritto di ogni bambino che si affermi aver infranto le leggi penali o che sia accusato o dichiarato colpevole di aver infranto tali leggi a essere trattato in modo da promuovere il suo senso di dignità e valore, che rafforzi il rispetto del bambino per i diritti umani e le libertà fondamentali di terzi e in cui si tenga conto dell’età del bambino e dell’importanza di promuovere la reintegrazione del bambino e che egli assuma una funzione costruttiva nella società.
2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati Parte garantiranno, in particolare:
a) Che nessun bambino sia incriminato per aver violato le leggi penali, né accusato o dichiarato colpevole di aver violato tali leggi, per atti od omissioni che non erano proibiti dalle leggi nazionali o internazionali al momento in cui sono stati commessi;
b) Che a ogni bambino che si presume abbia violato le leggi penali o che sia accusato di averle violate siano garantite, come minimo, le seguenti garanzie:
i) Che sia presunto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia legalmente provata;
ii) Che sarà informato senza indugio e direttamente o, se del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse a suo carico e che disporrà di assistenza legale o di altra assistenza appropriata nella preparazione e presentazione della sua difesa;
iii) Che la causa sarà decisa senza indugio da un’autorità o da un organo giudiziario competente, indipendente e imparziale in un’udienza equa in conformità con la legge, in presenza di un consulente legale o di un altro tipo di consulente adeguato e, a meno che non si ritenga contrario al superiore interesse del bambino, tenendo conto in particolare della sua età o situazione e dei suoi genitori o rappresentanti legali;
iv) Che non sarà obbligato a testimoniare o a dichiararsi colpevole, che potrà interrogare o far interrogare i testimoni a carico e ottenere la partecipazione e l’interrogatorio dei testimoni a discarico in condizioni di parità;
v) Se si ritiene che abbia effettivamente violato le leggi penali, tale decisione e qualsiasi misura imposta di conseguenza saranno soggette a un’autorità o a un organo giudiziario superiore competente, indipendente e imparziale, conformemente alla legge;
vi) Il bambino beneficerà dell’assistenza gratuita di un interprete se non comprende o non parla la lingua utilizzata;
vii) La sua vita privata sarà pienamente rispettata in tutte le fasi della procedura.
3. Gli Stati Parte adotteranno tutte le misure appropriate per promuovere l’istituzione di leggi, procedure, autorità e istituzioni pertinenti ai minori che si presume abbiano infranto le leggi penali o che siano accusati o dichiarati colpevoli di averle infrante, e in particolare:
a) L’istituzione di un’età minima al di sotto della quale si presumerà che i minori non abbiano capacità di infrangere le leggi penali;
b) Ove opportuno e desiderabile, l’adozione di misure per trattare tali minori senza ricorrere a procedimenti giudiziari, nell’intesa che i diritti umani e le garanzie legali saranno pienamente rispettati.
4. Saranno disponibili diverse misure, quali l’assistenza, gli ordini di orientamento e supervisione, la consulenza, la libertà vigilata, l’affidamento familiare, i programmi di insegnamento e formazione professionale, nonché altre possibilità alternative all’internamento in istituzioni, per garantire che i bambini siano trattati in modo appropriato per il loro benessere e che sia proporzionato sia alle loro circostanze sia all’infrazione.
Articolo 41
RISPETTO DELLE NORME VIGENTI. Nel caso in cui una norma stabilita da una legge nazionale o da un altro strumento internazionale vigente in tale Stato sia più favorevole della disposizione analoga della presente Convenzione, si applicherà tale norma più favorevole.
Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudicherà le disposizioni che siano più favorevoli alla realizzazione dei diritti del bambino e che possano essere contenute in:
a) La legislazione di uno Stato Parte; o
b) Il diritto internazionale vigente per quanto riguarda tale Stato.
PARTE II
Articolo 42
APPLICAZIONE E ENTRATA IN VIGORE. Le disposizioni degli articoli da 42 a 54 comprendono, tra l’altro, i seguenti punti: i) L’obbligo dello Stato di far conoscere ampiamente i principi e le disposizioni della Convenzione, sia agli adulti che ai bambini. ii) La creazione di un Comitato sui Diritti del Bambino, composto da dieci esperti; incaricati di esaminare i rapporti che gli Stati Parti della Convenzione presenteranno entro due anni dalla data di ratifica e, successivamente, ogni cinque anni. iii) L’ampia diffusione da parte degli Stati Parti dei loro rapporti nei rispettivi paesi. iv) Il Comitato può proporre che vengano realizzati studi su questioni concrete relative ai diritti del bambino e può trasmettere le sue raccomandazioni agli Stati Parti interessati, nonché all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. v) Al fine di “promuovere l’applicazione effettiva della Convenzione e stimolare la cooperazione internazionale”, gli organismi specializzati delle Nazioni Unite – quali l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) – e l’UNICEF avranno il diritto di assistere alle riunioni del Comitato. Tali organismi, nonché qualsiasi altro considerato “competente”, comprese le organizzazioni non governative (ONG) riconosciute con carattere consultivo presso le Nazioni Unite e organismi delle Nazioni Unite, quali l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR), potranno presentare al Comitato rapporti pertinenti e essere invitati a fornire consulenza, al fine di assicurare la migliore applicazione possibile della Convenzione.
Gli Stati Parte si impegnano a diffondere ampiamente i principi e le disposizioni della Convenzione con mezzi efficaci e appropriati, sia agli adulti che ai bambini.
Articolo 43
1. Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati Parte nell’adempimento degli obblighi contratti con la presente Convenzione, sarà istituito un Comitato sui Diritti del Bambino che svolgerà le funzioni di seguito specificate.
2. Il Comitato sarà composto da diciotto esperti di alta levatura morale e riconosciuta competenza nei settori disciplinati dalla presente Convenzione.1/I membri del Comitato saranno scelti tra i propri cittadini dagli Stati Parte e svolgeranno le loro funzioni a titolo personale, tenendo debitamente conto della ripartizione geografica e dei principali sistemi giuridici.
3. I membri del Comitato saranno eletti, in votazione segreta, da una lista di persone designate dagli Stati Parte. Ciascuno Stato Parte potrà designare una persona scelta tra i propri cittadini.
4. La prima elezione avrà luogo al più tardi sei mesi dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione e successivamente ogni due anni. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario generale delle Nazioni Unite invierà una lettera agli Stati parti invitandoli a presentare le loro candidature entro un termine di due mesi. Il Segretario generale preparerà quindi un elenco in ordine alfabetico di tutti i candidati proposti, indicando gli Stati parti che li hanno designati, e lo comunicherà agli Stati parti della presente Convenzione.
5. Le elezioni si svolgeranno in una riunione degli Stati parti convocata dal Segretario generale presso la sede delle Nazioni Unite. In tale riunione, in cui la presenza di due terzi degli Stati parti costituirà quorum, le persone selezionate per far parte del Comitato saranno i candidati che otterranno il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati parti presenti e votanti.
6. I membri del Comitato saranno eletti per un periodo di quattro anni. Potranno essere rieletti se la loro candidatura sarà nuovamente presentata. Il mandato di cinque dei membri eletti nella prima elezione scadrà dopo due anni; immediatamente dopo la prima elezione, il presidente della riunione in cui essa si svolgerà estrarrà a sorte i nomi di questi cinque membri.
7. Qualora un membro del Comitato decada dalla carica, vi rinunci o dichiari di non poter più svolgere le sue funzioni per qualsiasi altro motivo, lo Stato Parte che lo ha proposto nominerà tra i suoi cittadini un altro esperto che svolgerà il mandato fino al termine, previa approvazione del Comitato.
8. Il Comitato adotta il proprio regolamento.
9. Il Comitato elegge il proprio Ufficio di presidenza per un periodo di due anni.
10. Le riunioni del Comitato si terranno normalmente presso la sede delle Nazioni Unite o in qualsiasi altro luogo conveniente che il Comitato stabilirà. Il Comitato si riunirà normalmente ogni anno. La durata delle riunioni del Comitato sarà determinata e rivista, se del caso, da una riunione degli Stati Parte della presente Convenzione, fatte salve le approvazioni dell’Assemblea Generale.
11. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite fornirà il personale e i servizi necessari per l’efficace svolgimento delle funzioni del Comitato istituito ai sensi della presente Convenzione.
12. Previa approvazione dell’Assemblea Generale, i membri del Comitato istituito ai sensi della presente Convenzione riceveranno emolumenti a carico dei fondi delle Nazioni Unite, secondo le condizioni che l’Assemblea potrà stabilire.
Articolo 44
1. Gli Stati Parte si impegnano a presentare al Comitato, tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite, rapporti sulle misure adottate per dare attuazione ai diritti riconosciuti nella Convenzione e sui progressi compiuti nel godimento di tali diritti:
a) Entro due anni dalla data in cui la presente Convenzione sarà entrata in vigore per ciascuno Stato Parte;
b) D’ora in poi, ogni cinque anni.
2. I rapporti preparati ai sensi del presente articolo dovranno indicare le circostanze e le difficoltà, qualora esistano, che incidono sul grado di adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione. Dovranno altresì contenere informazioni sufficienti affinché il Comitato abbia una piena comprensione dell’applicazione della Convenzione nel paese in questione.
3. Gli Stati Parte che abbiano presentato un rapporto iniziale completo al Comitato non necessitano di ripetere, nei successivi rapporti presentati conformemente a quanto disposto alla lettera b) del paragrafo 1 del presente articolo, le informazioni di base precedentemente presentate.
4. Il Comitato potrà chiedere agli Stati Parte ulteriori informazioni relative all’applicazione della Convenzione.
5. Il Comitato presenterà ogni due anni all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, per tramite del Consiglio Economico e Sociale, rapporti sulle sue attività.
6. Gli Stati Parte daranno ai loro rapporti un’ampia diffusione tra il pubblico dei rispettivi paesi.
Articolo 45
Al fine di promuovere l’effettiva attuazione della Convenzione e di incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore disciplinato dalla Convenzione:
a) Gli organismi specializzati, il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia e gli altri organi delle Nazioni Unite avranno il diritto di essere rappresentati nell’esame dell’attuazione delle disposizioni della presente Convenzione rientranti nella sfera di competenza del loro mandato. Il Comitato potrà invitare gli organismi specializzati, il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia e altri organi competenti che riterrà opportuni a fornire consulenza specializzata sull’attuazione della Convenzione nei settori di competenza dei rispettivi mandati. Il Comitato potrà invitare gli organismi specializzati, il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia e gli altri organi delle Nazioni Unite a presentare relazioni sull’attuazione delle disposizioni della presente Convenzione rientranti nella sfera delle loro attività;
b) Il Comitato trasmetterà, secondo quanto riterrà opportuno, agli organismi specializzati, al Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia e ad altri organi competenti, le relazioni degli Stati Parte che contengano una richiesta di consulenza o di assistenza tecnica, o in cui si indichi tale necessità, unitamente alle osservazioni e ai suggerimenti del Comitato, se del caso, riguardo a tali richieste o indicazioni;
c) Il Comitato potrà raccomandare all’Assemblea Generale di chiedere al Segretario Generale di effettuare, a suo nome, studi su questioni concrete relative ai diritti del bambino;
d) Il Comitato potrà formulare suggerimenti e raccomandazioni generali basati sulle informazioni ricevute in virtù degli articoli 44 e 45 della presente Convenzione. Tali suggerimenti e raccomandazioni generali dovranno essere trasmessi agli Stati Parte interessati e notificati all’Assemblea Generale, unitamente ai commenti, se del caso, degli Stati Parte.
PARTE III
Articolo 46
La presente Convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati.
Articolo 47
La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.
Articolo 48
La presente Convención permanecerá abierta a la adhesión de cualquier Estado. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
Artículo 49
1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día siguiente a la fecha en que haya sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
2. Per ogni Stato che ratifichi la Convenzione o vi aderisca dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di tale Stato del proprio strumento di ratifica o di adesione.
Articolo 50
1. Qualsiasi Stato Parte potrà proporre un emendamento e depositarlo presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunicherà la proposta di emendamento agli Stati Parti, chiedendo loro di comunicare se desiderano che venga convocata una conferenza degli Stati Parti al fine di esaminare la proposta e sottoporla a votazione. Se entro quattro mesi dalla data di tale comunicazione almeno un terzo degli Stati Parti si dichiara a favore di tale conferenza, il Segretario generale convocherà una conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Qualsiasi emendamento adottato dalla maggioranza degli Stati Parti presenti e votanti alla conferenza sarà sottoposto dal Segretario generale all’Assemblea generale delle Nazioni Unite per l’approvazione.
2. Ogni emendamento adottato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo entrerà in vigore quando sarà stato approvato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e accettato da una maggioranza di due terzi degli Stati Parti.
3. Una volta entrati in vigore, gli emendamenti saranno vincolanti per gli Stati Parti che li avranno accettati, mentre gli altri Stati Parti continueranno ad essere vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e dagli emendamenti precedenti che avranno accettato.
Articolo 51
1. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve formulate dagli Stati al momento della ratifica o dell’adesione.
2. Non sarà accettata alcuna riserva incompatibile con l’oggetto e lo scopo della presente Convenzione.
3. Qualsiasi riserva potrà essere ritirata in qualsiasi momento mediante una notifica a tal fine indirizzata al Segretario Generale delle Nazioni Unite, il quale ne informerà tutti gli Stati. Tale notifica avrà effetto alla data della sua ricezione da parte del Segretario Generale.
Articolo 52
Qualsiasi Stato Parte potrà denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta al Segretario Generale delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data in cui la notifica sarà stata ricevuta dal Segretario Generale.
Articolo 53
Il depositario della presente Convenzione è il Segretario Generale delle Nazioni Unite.
Articolo 54
L’originale della presente Convenzione, i cui testi in arabo, cinese, spagnolo, francese, inglese e russo sono ugualmente autentici, sarà depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.
IN TESTIMONY WHEREOF, the undersigned plenipotentiaries, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present Convention.
__________
- The General Assembly, in its resolution 50/155 of 21 December 1995, adopted the amendment to paragraph 2 of article 43 of the Convention on the Rights of the Child, replacing the word “ten” with the word “eighteen”. The amendment entered into force on 18 November 2002, the date on which it was accepted by two thirds of the States Parties (128 out of 191).
