Adottata il 14 dicembre 1960 dalla Conferenza Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura.
Entrata in vigore: 22 maggio 1962, conformemente all’articolo 14
La Conferenza Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura, nella sua undicesima sessione, tenutasi a Parigi dal 14 novembre al 15 dicembre 1960.
Ricordando che la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani afferma il principio secondo cui non si devono stabilire discriminazioni e proclama il diritto di tutti all’istruzione,
Considerando che le discriminazioni nell’ambito dell’insegnamento costituiscono una violazione dei diritti enunciati nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani,
Considerando che, come previsto dalla sua Costituzione, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura si propone di stabilire la cooperazione tra le nazioni per garantire il rispetto universale dei diritti umani e un’uguaglianza di possibilità di istruzione,
Consapevole che, di conseguenza, spetta all’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura, nel dovuto rispetto della diversità dei sistemi educativi nazionali, non solo vietare ogni discriminazione nell’ambito dell’istruzione, ma anche promuovere l’uguaglianza di opportunità e di trattamento per tutte le persone in tale ambito,
Avendo ricevuto proposte sui diversi aspetti delle discriminazioni nell’istruzione, questione che costituisce il punto 17.1.4 dell’ordine del giorno della riunione,
Dopo aver deciso, nella sua decima riunione, che tale questione sarebbe stata oggetto di una convenzione internazionale e di raccomandazioni agli Stati membri,
approva in data odierna, quattordici dicembre 1960, la presente Convenzione:
Articolo 1
1. Ai fini della presente Convenzione, per “discriminazione” si intende ogni distinzione, esclusione, limitazione o preferenza fondata sulla razza, sul colore, sul sesso, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, sull’origine nazionale o sociale, sulla posizione economica o sulla nascita, che abbia per scopo o per effetto di distruggere o alterare l’uguaglianza di trattamento in materia di istruzione e, in particolare:
a) Escludere una persona o un gruppo dall’accesso ai diversi gradi e tipi di istruzione;
b) Limitare a un livello inferiore l’istruzione di una persona o di un gruppo;
c) Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 2 della presente Convenzione, istituire o mantenere sistemi o stabilimenti di insegnamento separati per persone o gruppi; o
d) Porre una persona o un gruppo di persone in una situazione incompatibile con la dignità umana;
2. Ai fini della presente Convenzione, la parola “insegnamento” si riferisce all’insegnamento nei suoi diversi tipi e gradi, e comprende l’accesso all’insegnamento, il livello e la qualità dello stesso e le condizioni in cui viene impartito.
Articolo 2
Qualora uno Stato ammetta tali sistemi, le situazioni seguenti non saranno considerate come discriminazioni ai sensi dell’articolo 1 della presente Convenzione:
a) La creazione o il mantenimento di sistemi o stabilimenti di insegnamento separati per gli alunni di sesso maschile e per quelli di sesso femminile, purché tali sistemi o stabilimenti offrano pari possibilità di accesso all’insegnamento, dispongano di un corpo docente ugualmente qualificato, nonché di locali scolastici e di attrezzature di pari qualità e permettano di seguire gli stessi programmi di studio o programmi equivalenti;
b) La creazione o il mantenimento, per motivi di ordine religioso o linguistico, di sistemi o stabilimenti separati che forniscano un insegnamento conforme ai desideri dei genitori o tutori legali degli alunni, se la partecipazione a tali sistemi o la frequenza di tali stabilimenti è facoltativa e se l’insegnamento impartito in essi si conforma alle norme che le autorità competenti abbiano potuto fissare o approvare in particolare per l’insegnamento dello stesso grado;
c) La creazione o il mantenimento di stabilimenti di insegnamento privati, purché la finalità di tali stabilimenti non sia quella di ottenere l’esclusione di qualsiasi gruppo, bensì quella di aggiungere nuove possibilità di insegnamento a quelle fornite dal potere pubblico, e purché funzionino in conformità con tale finalità, e che l’insegnamento impartito corrisponda alle norme che abbiano potuto prescrivere o approvare le autorità competenti, in particolare per l’insegnamento dello stesso grado.
Articolo 3
Al fine di eliminare o prevenire qualsiasi discriminazione nel senso dato a questa parola nella presente Convenzione, gli Stati Parte si impegnano a:
a) Derogare tutte le disposizioni legislative e amministrative e abbandonare tutte le pratiche amministrative che comportino discriminazioni nella sfera dell’insegnamento;
b) Adottare le misure necessarie, comprese disposizioni legislative, affinché non si faccia alcuna discriminazione nell’ammissione degli studenti negli istituti di insegnamento;
c) Non ammettere, per quanto riguarda le spese di iscrizione, l’assegnazione di borse di studio o qualsiasi altra forma di aiuto agli studenti, né nella concessione di permessi e facilitazioni che possano essere necessari per la prosecuzione degli studi all’estero, alcuna differenza di trattamento tra nazionali da parte dei poteri pubblici, salvo quelle fondate sul merito o sulle necessità;
d) Non ammettere, nell’aiuto, qualunque sia la forma in cui i poteri pubblici possano prestare agli stabilimenti di insegnamento, alcuna preferenza né restrizione fondate unicamente sul fatto che gli studenti appartengano a un gruppo determinato;
e) Concedere, ai sudditi stranieri residenti nel proprio territorio, l’accesso all’insegnamento alle stesse condizioni dei propri nazionali.
Articolo 4
Gli Stati Parte della presente Convenzione si impegnano inoltre a formulare, sviluppare e applicare una politica nazionale volta a promuovere, con metodi adeguati alle circostanze e alle pratiche nazionali, la parità di opportunità e di trattamento nella sfera dell’insegnamento e, in particolare, a:
a) Rendere obbligatorio e gratuito l’insegnamento primario, generalizzare e rendere accessibile a tutti l’insegnamento secondario nelle sue diverse forme; rendere accessibile a tutti, in condizioni di totale parità e secondo le capacità di ciascuno, l’insegnamento superiore; vigilare sul rispetto da parte di tutti dell’obbligo scolastico prescritto dalla legge;
b) Mantenere in tutti gli istituti pubblici dello stesso grado un insegnamento dello stesso livello e condizioni equivalenti per quanto riguarda la qualità dell’insegnamento fornito;
c) Promuovere e intensificare, con metodi adeguati, l’istruzione delle persone che non abbiano ricevuto l’istruzione primaria o che non l’abbiano ricevuta per intero, e permettere loro di proseguire gli studi in funzione delle loro attitudini;
d) Vigilare affinché, nella preparazione alla professione docente, non esistano discriminazioni.
Articolo 5
1. Gli Stati Parti della presente Convenzione convengono:
a) Che l’educazione deve mirare al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e che deve promuovere la comprensione, la tolleranza e l’amicizia tra tutte le nazioni e tra tutti i gruppi razziali o religiosi, nonché lo sviluppo delle attività delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace;
b) Nel fatto che debba essere rispettata la libertà dei genitori o, se del caso, dei tutori legali, 1º di scegliere per i propri figli istituti di insegnamento diversi da quelli gestiti dai poteri pubblici, ma che rispettino le norme minime che possano essere fissate o approvate dalle autorità competenti, e 2º di impartire ai propri figli, secondo le modalità di applicazione che saranno determinate dalla legislazione di ciascuno Stato, un’educazione religiosa e morale conforme alle proprie convinzioni; inoltre, che nessun individuo o gruppo debba essere obbligato a ricevere un’istruzione religiosa incompatibile con le proprie convinzioni;
c) Nel fatto che debba essere riconosciuto ai membri delle minoranze nazionali il diritto di esercitare attività didattiche proprie, tra cui quella di istituire e mantenere scuole e, secondo la politica di ciascuno Stato in materia di istruzione, di impiegare e insegnare la propria lingua, purché:
i) Tale diritto non venga esercitato in modo da impedire ai membri delle minoranze di comprendere la cultura e la lingua dell’intera collettività e di partecipare alle sue attività, né da compromettere la sovranità nazionale;
ii) il livello di insegnamento in tali scuole non sia inferiore al livello generale prescritto o approvato dalle autorità competenti;
iii) la frequenza di tali scuole sia facoltativa.
2. Gli Stati Parte della presente Convenzione si impegnano a prendere tutte le disposizioni necessarie per garantire l’applicazione dei principi enunciati nel paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 6
Gli Stati parti della presente Convenzione si impegnano a prestare, nell’applicazione della stessa, la massima attenzione alle raccomandazioni che potrà approvare la Conferenza Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura al fine di definire le misure da adottare per lottare contro i diversi aspetti delle discriminazioni nell’insegnamento e ottenere l’uguaglianza di possibilità e di trattamento in tale sfera.
Articolo 7
Gli Stati Parte della presente Convenzione dovranno indicare, in rapporti periodici che dovranno sottoporre alla Conferenza Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura, alle date e nella forma che quest’ultima stabilirà, le disposizioni legislative o regolamentari, e le altre misure che avranno adottato per applicare la presente Convenzione, comprese quelle che avranno adottato per formulare e sviluppare la politica nazionale definita all’articolo 4, i risultati ottenuti e gli ostacoli incontrati nella loro applicazione.
Articolo 8
Qualsiasi controversia tra due o più Stati Parte della presente Convenzione riguardo alla sua interpretazione o applicazione che non sia stata risolta mediante negoziati, sarà sottoposta, su richiesta delle parti nella controversia, alla Corte Internazionale di Giustizia affinché si pronunci al riguardo, in mancanza di un altro procedimento per risolvere la controversia.
Articolo 9
Non saranno ammesse riserve alla presente Convenzione.
Articolo 10
La presente Convenzione non avrà l’effetto di diminuire i diritti di cui godono gli individui o i gruppi in virtù di accordi stipulati tra due o più Stati, purché tali diritti non siano contrari alla lettera o allo spirito della presente Convenzione.
Articolo 11
La presente Convenzione è stata redatta in spagnolo, francese, inglese e russo; i quattro testi fanno ugualmente fede.
Articolo 12
1. La presente Convenzione sarà sottoposta agli Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura per la ratifica o l’accettazione, conformemente alle loro rispettive procedure costituzionali.
2. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Direttore Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura.
Articolo 13
1. La presente Convenzione sarà aperta alla ratifica di qualsiasi Stato membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura che sia invitato a ratificarla dal Consiglio Esecutivo dell’Organizzazione.
2. La ratifica avverrà mediante il deposito di uno strumento di ratifica presso il Direttore Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura.
Articolo 14
La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data in cui sarà depositato il terzo strumento di ratifica, accettazione o adesione, ma unicamente per quanto riguarda gli Stati che avranno depositato i rispettivi strumenti di ratifica, accettazione o adesione in quella data o anteriormente. Entrerà inoltre in vigore per ciascuno degli altri Stati tre mesi dopo il deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o adesione.
Articolo 15
Gli Stati Parte della presente Convenzione riconoscono che essa è applicabile non solo nel loro territorio metropolitano, ma anche in tutti i territori non autonomi, in amministrazione fiduciaria, coloniali o in qualsiasi altro territorio le cui relazioni internazionali siano a loro carico. Gli Stati Parte si impegnano a consultare, se necessario, il governo o le altre autorità competenti di tali territori, prima o al momento della ratifica, accettazione o adesione, per ottenere l’applicazione della Convenzione a tali territori, e a notificare al Direttore Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura a quale territorio si applicherà la Convenzione, notifica che avrà effetto tre mesi dopo la sua ricezione.
Articolo 16
1. Ogni Stato Parte della presente Convenzione avrà la facoltà di denunciarla a proprio nome o a nome di qualsiasi territorio le cui relazioni internazionali siano a suo carico.
2. La denuncia será notificada mediante un instrumento escrito que se depositará en poder del Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
3. La denuncia surtirá efecto doce meses después de la fecha de recibo del correspondiente instrumento de denuncia.
Artículo 17
Il Direttore Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura informerà gli Stati membri dell’Organizzazione, gli Stati non membri di cui all’articolo 13 e le Nazioni Unite, del deposito di uno qualsiasi degli strumenti di ratifica, accettazione o adesione di cui agli articoli 12 e 13, nonché delle notifiche e delle denunce previste rispettivamente agli articoli 15 e 16.
Articolo 18
1. La presente Convenzione potrà essere rivista dalla Conferenza Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura. Tuttavia, la revisione non obbligherà che gli Stati che diventeranno Parti della Convenzione rivista.
2. Qualora la Conferenza Generale approvi una nuova convenzione che costituisca una revisione totale o parziale della presente Convenzione, e a meno che la nuova convenzione non disponga diversamente, la presente Convenzione cesserà di essere aperta alla ratifica, accettazione o adesione a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione riveduta.
Articolo 19
In conformità dell’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, la presente Convenzione sarà registrata presso il Segretariato delle Nazioni Unite su richiesta del Direttore Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura.
Fatto a Parigi, il quindici dicembre 1960, in due esemplari originali, firmati dal Presidente dell’undicesima sessione della Conferenza Generale e dal Direttore Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura, esemplari che saranno depositati negli archivi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura e di cui saranno inviate copie certificate conformi a tutti gli Stati di cui agli articoli 12 e 13, nonché alle Nazioni Unite.
Quanto precede è il testo autentico della Convenzione approvata in buona e debita forma dalla Conferenza Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura, nella sua undicesima sessione, tenutasi a Parigi e conclusasi il quindici dicembre 1960.
A riprova di ciò, appongono le loro firme in questo giorno quindici dicembre 1960.
